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L’Unione Europea ai fini dell’applicazione della
Direttiva 89/106/CEE, riguardante la sicurezza dei prodotti nelle
opere, ha demandato al CEN (Ente di Normazione Europeo)
l’elaborazione di norme armonizzate riguardanti i prodotti per le
costruzioni.
In Italia il DPR 246/93 ha recepito tale direttiva e ne è
diventato il Regolamento di attuazione nazionale richiedendo che tutti
i prodotti i cui riferimenti normativi siano stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale europea e che siano commercializzati in ambito
comunitario abbiano obbligatoriamente la marcatura CE entro un periodo
stabilito. I prodotti sprovvisti di marcatura dopo il termine fissato
devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono
essere incorporati o installati in edifici.
La marcatura CE non è equivalente ad un marchio di qualità di
prodotto rilasciato da un organismo di certificazione, ma è un’etichetta che
attesta che il prodotto è conforme alla legislazione europea applicabile e
pertanto può circolare liberamente all’interno dell’Unione Europea. La
responsabilità della veridicità dei dati forniti con la marcatura CE e
dell’immissione del prodotto sul mercato sono sempre e solo del produttore.
Ai fini della marcatura CE dei prodotti prefabbricati di calcestruzzo, la
Direttiva 89/106/CE riguardante i prodotti da costruzione impone ai
fabbricanti, prima dell'immissione sul mercato dei prodotti, di realizzare test iniziali
sul prodotto e di implementare il "Controllo di produzione di fabbrica" (FPC).

Marcatura CE (direttiva 89/106/CEE) di prodotto secondo le UNI EN
1168:2008, UNI EN 13224:2004+A1:2007, UNI EN 13225:2004/AC:2006, UNI EN 13693:2009, UNI EN
14991:2007, per prodotti prefabbricati di
calcestruzzo.
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